Art. 224 · Modalità delle annotazioni
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IV

Art. 224

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Modalità delle annotazioni

In vigore dal 6 mag 1952
Le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria, qualifica.
Storico versioni

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Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-224