Art. 224 · Modalità delle annotazioni
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo IV

Art. 224

Abrogato444 / 563

Modalità delle annotazioni

In vigore dal 10 mag 2026
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 2026, N. 70

Note all'articolo

  • La L. 7 maggio 2026, n. 70, ha disposto (con l'art. 22, comma 2, lettera a)) che "I riferimenti agli articoli 224, 315, 363 e 365 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, contenuti in altre disposizioni, si intendono operati ai seguenti articoli del codice della navigazione: a) l'articolo 224 del regolamento deve intendersi riferito all'articolo 122-bis del codice della navigazione, introdotto dall'articolo 21, comma 1, lettera c), della presente legge".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-224