Art. 228 · Verifica della regolarità dei documenti
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IV

Art. 228

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Verifica della regolarità dei documenti

In vigore dal 6 mag 1952
I documenti prodotti per la iscrizione della gente di mare sono verificati dal funzionario che procede all'iscrizione. Della, constatata regolarità è fatta annotazione firmata dal funzionario stesso. I documenti prodotti si conservano in apposito fascicolo sul quale è annotato il nome e cognome dell'iscritto nonché la data e il numero d'iscrizione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-228