Art. 238 · Requisiti per l'iscrizione
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 238

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Requisiti per l'iscrizione

In vigore dal 6 mag 1952
Per ottenere l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre ai requisiti stabiliti dall' (del codice, è necessario: 1) essere riconosciuto idoneo alla navigazione a termini delle leggi speciali sulla idoneità fisica dei marittimi; 2) saper nuotare e vogare; 3) essere domiciliato nel territorio dello Stato; 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-238