Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo V
Art. 273
394 / 563Motorista abilitato
In vigore dal 12 mar 2006
Per conseguire il titolo di motorista abilitato occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 19 anni di età;
3) non avere riportato condanne per i reati indicati nello , n. 4;
4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile;
6) avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio;
7) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il motorista abilitato può condurre:
a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 85 cavalli asse installati su navi di stazza lorda fino a 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, entro i limiti del compartimento di iscrizione della nave, e non superiore a 400 cavalli asse, installati su navi adibite al trasporto di merci;
b. motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi 'di stazza lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca costiera.
L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata.
I meccanici e motoristi provenienti dalla marina militare, che siano in possesso del certificato di idoneità alla condotta di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 400 cavalli asse, rilasciato per uso civile dalla marina militare, possono conseguire il titolo di motorista abituato, senza sostenere i relativi esami, purchè in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3), 4) e 6) del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-273