Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo VII

Art. 289

Votazione

In vigore dal 6 mag 1952
Ogni membro della commissione dispone di dieci voti per ciascuna prova di esame.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-289

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