Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo VII
Art. 289
Votazione
In vigore dal 6 mag 1952
Ogni membro della commissione dispone di dieci voti per ciascuna prova di esame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-289