Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo VII

Art. 293

Verbale degli esami

In vigore dal 6 mag 1952
Di tutte le operazioni svolte, delle deliberazioni adottate dalla commissione e del risultato degli esami dei singoli candidati è redatto, per ogni seduta, processo verbale che è sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Al termine della sessione viene redatto altro processo verbale riassuntivo dei risultati degli esami.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-293

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