Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo VII

Art. 291

Svolgimento delle prove orali e dell'esperimento pratico

In vigore dal 6 mag 1952
Le prove orali si svolgono alla presenza dell'intera commissione. La durata dell'esperimento pratico è stabilita dal programmata di esame.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-291

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