Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo V›Sez. I
Art. 309
Indicazione dei segni d'individuazione sullo scafo delle navi minori e dei galleggianti
In vigore dal 6 mag 1952
Il numero d'iscrizione delle navi minori e dei galleggianti deve essere segnato in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa.
Tale numero è preceduto dalla sigla dell'ufficio di iscrizione, stabilita dal ministro per la marina mercantile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-309