Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo VSez. I

Art. 309

Indicazione dei segni d'individuazione sullo scafo delle navi minori e dei galleggianti

In vigore dal 6 mag 1952
Il numero d'iscrizione delle navi minori e dei galleggianti deve essere segnato in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa. Tale numero è preceduto dalla sigla dell'ufficio di iscrizione, stabilita dal ministro per la marina mercantile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-309

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