Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. III
Art. 313
Matricole e registri delle navi e dei galleggianti marittimi
In vigore dal 6 mag 1952
Le imatricole delle navi maggiori e i registri delle navi minori e dei galleggianti sono conformi ai modelli approvati dal ministro per la marina mercantile.
I registri delle navi minori e dei galleggianti sono tenuti, oltre che dagli uffici indicati dal secondo comma dell' del codice, dagli uffici locali ma rittimi. Possono essere tenuti anche dalle delegazioni di spiaggia, qualora ne sia riconosciuta la necessità dal direttore marittimo.
Le matricole si distinguono in:
a) matricola dei piroscafi e delle motonavi;
b) matricola delle altre navi maggiori.
Le matricole e i registri sono corredati da rubriche
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-313