Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. III
Art. 321
Annotazione dell'armamento e del disarmo
In vigore dal 6 mag 1952
Sulle matricole e sui registri d'iscrizione delle navi deve farsi annotazione dei dati relativi all'armamento e al disarmo con l'indicazione del luogo e della data, nonché, per le navi maggiori, del numero e della data del rilascio del ruolo d'equipaggio.
Se l'armamento o il disarmo avviene in luogo diverso da quello dell'ufficio d'iscrizione della nave, l'ufficio del luogo ne avvisa quello competente e gli trasmette le notizie relative, affinché siano eseguite le corrispondenti annotazioni nelle matricole o nei registri d'iscrizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-321