Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. III
Art. 324
Domanda per il rilascio dell'atto di nazionalità
In vigore dal 6 mag 1952
Per ottenere l'atto di nazionalità il proprietario della nave deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione, il quale la trasmette alla competente direzione marittima, corredandola dei documenti di cui all', nonché del certificato della potenza dell'apparato motore da rilasciarsi dall'ufficio competente a norma delle leggi speciali e della quietanza di pagamento della tassa per il rilascio dell'atto di nazionalità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-324