Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. III

Art. 327

Rinnovazione dell'atto di nazionalità e della licenza

In vigore dal 6 mag 1952
L'atto di nazionalità e la licenza devono essere rinnovati quando sono resi inservibili o illeggibili, quando non possono più contenere annotazioni e quando sono perduti o distrutti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-327

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