Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. III
Art. 331
Ritrovamento dell'atto di nazionalità o della licenza
In vigore dal 6 mag 1952
L'atto di nazionali o la licenza smarriti, se vengono ritrovati, sono annullati e conservati nell'ufficio d'iscrizione ovvero riconsegnati alla nave se non è stato ancora rilasciato il nuovo atto o la nuova licenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-331