Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. III
Art. 335
Ritiro dei documenti provvisori
In vigore dal 6 mag 1952
Al momento del rilascio dell'alto di nazionalità o della licenza, l'autorità competente provvede al ritiro dei documenti provvisori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-335