Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. IV
Art. 338
Uso della bandiera in navigazione
In vigore dal 6 mag 1952
In navigazione la bandiera nazionale si tiene alzata qualunque sia l'ora, quando si naviga in prossimità di terra o a portata di opere militari, quando si incontrano navi che tengono spiegata la loro bandiera o navi di cui si voglia riconoscere la nazionalità e quando una nave da guerra nazionale o di potenza amica ne faccia invito alzando la propria bandiera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-338