Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. V

Art. 342

Vendita giudiziale di navi e di carati di proprietà di stranieri.

In vigore dal 6 mag 1952
Alla vendita giudiziale di carati di nave prevista dall'ultimo comma degli del codice non possono concorrere se non cittadini o enti pubblici italiani ovvero società o enti italiani autorizzati a, norma dell' del codice o stranieri e società equiparati a norma dell' del codice stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-342

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