Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. IV
Art. 337
Bandiera delle navi mercantili
In vigore dal 6 mag 1952
La bandiera nazionale da usarsi dalle navi mercantili deve avere l'altezza eguale ai due terzi della larghezza.
La bandiera nazionale è alzata all'asta di poppa, o all'estremità del picco o dell'antenna di poppa.
Le navi mercantili non possono alzare la fiamma e le insegne di comando adoperate dalle navi da guerra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-337