Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. IV
Art. 339
Uso della bandiera in porto
In vigore dal 6 mag 1952
In porto la bandiera nazionale deve essere alzata in tutte le feste nazionali, in tutte le solennità civili e quando viene ordinato dall'autorità marittima mercantile; essa si alza alle otto e si ammaina al tramonto del sole.
Durante la sosta nei porti nazionali le navi mercantili alzano la gala di bandiera nelle feste nazionali e quando venga ordinato dall'autorità marittima.
La bandiera deve essere altresì alzata all'entrata nei porti e all'uscita, nonché durante i movimenti in porto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-339