Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. V

Art. 344

Indagini in caso di perdita presunta

In vigore dal 6 mag 1952
Qualora non si abbiano notizie di una nave o di un, galleggiante, l'ufficio d'iscrizione procede alle opportune indagini, rivolgendosi ai proprietari, agli armator:, agli assicuratori e a chiunque altro ritenga in grado di darne notizia. Ove da tali indagini sia da presumere la perdita della nave o del galleggiante e siano trascorsi i termini indicati dall' del codice, l'ufficio predetto nè redige processo verbale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-344

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