Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. V
Art. 345
Cancellazione dai registri
In vigore dal 6 mag 1952
La cancellazione delle navi maggiori dalle matricole e delle navi minori e dei galleggianti dai registri si effettua:
1) per la perdita effettiva o presunta, in base al processo verbale compilato dall'autorità marittima mercantile ovvero dall'autorità consolare;
2) per la demolizione, in base al relativo verbale;
3) per la perdita dei requisiti di nazionalità, in base al certificato di dismissione di bandiera;
4) per il passaggio in altra matricola o in altro registro, in base alla comunicazione da parte dell'autorità competente della avvenuta nuova iscrizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-345