Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. V

Art. 345

Cancellazione dai registri

In vigore dal 6 mag 1952
La cancellazione delle navi maggiori dalle matricole e delle navi minori e dei galleggianti dai registri si effettua: 1) per la perdita effettiva o presunta, in base al processo verbale compilato dall'autorità marittima mercantile ovvero dall'autorità consolare; 2) per la demolizione, in base al relativo verbale; 3) per la perdita dei requisiti di nazionalità, in base al certificato di dismissione di bandiera; 4) per il passaggio in altra matricola o in altro registro, in base alla comunicazione da parte dell'autorità competente della avvenuta nuova iscrizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-345

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