Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. IV

Art. 340

Uso della bandiera da parte delle navi estere

In vigore dal 6 mag 1952
Le navi estere devono alzare la propria bandiera nazionale all'entrata nei porti e all'uscita, nonché durante i movimenti in porto e quando viene ordinato dall'autorità marittima mercantile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-340

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