Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. IV
Art. 340
373 / 563Uso della bandiera da parte delle navi estere
In vigore dal 6 mag 1952
Le navi estere devono alzare la propria bandiera nazionale all'entrata nei porti e all'uscita, nonché durante i movimenti in porto e quando viene ordinato dall'autorità marittima mercantile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-340