Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. III

Art. 336

Atti di nazionalità, e licenze di navi cancellate dai registri

In vigore dal 6 mag 1952
L'atto di nazionalità o la licenza delle navi cancellate dalle matricole o dai registri sono annullati e conservati nell'ufficio d'iscrizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-336

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