Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. III
Art. 333
Contenuto del passavanti provvisorio
In vigore dal 6 mag 1952
Il passavanti provvisorio è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile e deve contenere le seguenti indicazioni:
1) autorizzazione a inalberare la bandiera nazionale;
2) nome, tipo e stazza, ufficio d'iscrizione;
3) nome del proprietario e dell'armatore;
4) durata della sua validità;
5) motivo del rilascio.
Se la nave è sprovvista di ruolo d'equipaggio, il passavanti provvisorio deve contenere anche l'elenco delle persone dell'equipaggio con l'indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonché del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-333