Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. V

Art. 346

Commissione per le riparazioni e per le demolizioni

In vigore dal 6 mag 1952
La Commissioni prevista dall' del codice è composta da un ufficiale di porto, da Un capitano di lungo corso e da un ingegnere o costruttore navale designati dal capo del compartimento. Quando si tratta di navi minori o galleggianti, possono essere chiamati a far parte della commissione un padrone marittimo e un maestro d'ascia. Il giudizio della commissione deve constare da processo verbale. Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico dei proprietari delle navi e dei galleggianti visitati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-346

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