Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo III
Art. 351
Distribuzione dei ruoli
In vigore dal 6 mag 1952
Il ministero della marina mercantile provvede all'invio dei ruoli di equipaggio agli uffici compartimentali, anche per la distribuzione agli uffici dipendenti, e agli uffici consolari.
Gli uffici compartimentali e consolari trascrivono, in un registro conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, i numeri dei ruoli di equipaggio e danno ricevuta dei ruoli stessi al ministero della marina mercantile.
Altrettanto fanno gli uffici circondariali verso l'ufficio compartimentale e gli uffici di porto verso l'ufficio circondariale da cui dipendono.
I ruoli di equipaggio, prima di essere posti in uso, devono essere numerati, firmati e bollati col timbro di ufficio, al sommo d'ogni mezzo foglio, dal comandante del porto o dall'autorità consolare.
Nella prima pagina del ruolo deve essere inserita dichiarazione firmata dal comandante del porto o dalla autorità consolare, attestante il numero delle pagine di cui il ruolo si compone, il nome, il tipo, l'ufficio di iscrizione e il numero di matricola della nave, il nome del comandante e la data di rilascio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-351