Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo III

Art. 354

Durata del ruolo.

In vigore dal 7 gen 1999
1. Per le navi adibite al traffico, la durata del ruolo non può eccedere il periodo di tre anni dalla data del rilascio. 2. Allo spirare del termine previsto dal comma 1 gli uffici marittimi ritirano il ruolo e ne rilasciano uno nuovo. 3. Per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima il ruolo di equipaggio ha durata triennale e viene ritirato in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza. 4. Il ruolo ritirato è trasmesso in copia vistata all'I.N.P.S., che, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all'ufficio di compartimento che ne aveva assunto il carico. 5. I ruoli rilasciati dall'autorità consolare, effettuata l'operazione di decontazione, sono conservati presso l'ufficio di compartimento designato dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-354

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