Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo III
Art. 355
Proroga della validità del ruolo
In vigore dal 6 mag 1952
Qualora la nave alla data di scadenza, del ruolo si trovi all'estero e l'ufficio consolare sia sprovvisto di ruoli, la validità del ruolo è prorogata, (on annotazioni dell'ufficio stesso, sino a quando la nave non faccia scalo in un porto in cui sia possibile provvedere al rilascio di un nuovo ruolo.
In tal caso l'ufficio consolare che pone l'annotazione di cui al precedente comma deve darne notizia all'ufficio che ha rilasciato il ruolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-355