Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo III

Art. 360

Comunicazione della dispersione o distruzione del ruolo

In vigore dal 6 mag 1952
L'autorità che accerta la dispersione o la distruzione del ruolo ai termini dell' del codice deve darne notizia all'ufficio marittimo che lo ha rilasciato per i provvedimenti di cui all'articolo precedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-360

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