Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo III
Art. 360
Comunicazione della dispersione o distruzione del ruolo
In vigore dal 6 mag 1952
L'autorità che accerta la dispersione o la distruzione del ruolo ai termini dell' del codice deve darne notizia all'ufficio marittimo che lo ha rilasciato per i provvedimenti di cui all'articolo precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-360