Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo III

Art. 361

Ritrovamento del ruolo

In vigore dal 6 mag 1952
Qualora il ruolo smarrito sia ritrovato, deve essere trasmesso all'autorità marittima mercantile che lo ha rilasciato. In tal caso questa ne fa invio alla cassa nazionale per la previdenza marinara che provvede al confronto tra il ruolo stesso e quello ricostituito per gli eventuali conguagli agli effetti del deconto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-361

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