Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. II
Art. 365
Ritiro e custodia
In vigore dal 6 mag 1952
Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, a norma dell' del codice, l'autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio d'iscrizione della nave.
Quando i libri siano esauriti o resi inservibili l'autorità del luogo, previo rilascio dei nuovi libri con le modalità di cui all', li ritira e li trasmette per la custodia all'ufficio d'iscrizione della nave.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-365