Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. II

Art. 366

Libri provvisori

In vigore dal 6 mag 1952
Se in corso di navigazione un libro di bordo è esaurito o perduto o distrutto, il comandante ne forma uno provvisorio, nel quale deve indicare innanzi tutto la causa della perdita o della distruzione. Il libro provvisorio è valido fino al primo porto di approdo, dove il comandante deve fare la sua dichiarazione all'autorità marittima mercantile o a quella consolare. Queste redigono, in calce al libro provvisorio e (dopo la vidimazione, sulla dichiarazione del comandante e alla presenza di due testimoni, apposito processo verbale, di cui trasmettono copia all'ufficio d'iscrizione della nave.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-366

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo