Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. II
Art. 370
Giornale generale e di contabilità
In vigore dal 6 mag 1952
Il giornale generale e di contabilità, deve essere scritto dal comandante o da un ufficiale da lui incaricato e firmato dal comandante stesso.
Su di esso, oltre le indicazioni prescritte dall', secondo comma, del codice, si devono annotare in ordine di data:
1) la qualità e la quantità complessiva del carico;
2) le cause che hanno prodotto variazioni all'inventario di bordo;
3) l'inventario degli oggetti e dei valori appartenenti alle persone decedute, scomparse o assenti dai bordo per altra causa;
4) la vendita o la distruzione fatta per ragioni igieniche degli effetti delle persone dell'equipaggio o dei passeggeri deceduti;
5) il conto delle retribuzioni dovute alle persone dell'equipaggio disertate, decedute, scomparse o assenti da bordo per altra causa;
6) le azioni di merito compiute dalle persone dell'equipaggio o dai passeggeri;
7) le malattie e gli infortuni occorsi alle persone dell'equipaggio e ai passeggeri;
8) le riduzioni che per forza, maggiore si fossero fatte sulle razioni dei viveri;
9) i prestiti contratti;
10) il pegno o la vendita delle cose caricate;
11) tutto ciò che concerne l'ufficio del comandante, che riguarda l'interesse dei proprietari, degli armatori e dei caricatori, e che può dar luogo a rendimento di conto o a domanda giudiziale, salvo le annotazioni particolari da farsi negli altri libri di bordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-370