Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. II

Art. 370

Giornale generale e di contabilità

In vigore dal 6 mag 1952
Il giornale generale e di contabilità, deve essere scritto dal comandante o da un ufficiale da lui incaricato e firmato dal comandante stesso. Su di esso, oltre le indicazioni prescritte dall', secondo comma, del codice, si devono annotare in ordine di data: 1) la qualità e la quantità complessiva del carico; 2) le cause che hanno prodotto variazioni all'inventario di bordo; 3) l'inventario degli oggetti e dei valori appartenenti alle persone decedute, scomparse o assenti dai bordo per altra causa; 4) la vendita o la distruzione fatta per ragioni igieniche degli effetti delle persone dell'equipaggio o dei passeggeri deceduti; 5) il conto delle retribuzioni dovute alle persone dell'equipaggio disertate, decedute, scomparse o assenti da bordo per altra causa; 6) le azioni di merito compiute dalle persone dell'equipaggio o dai passeggeri; 7) le malattie e gli infortuni occorsi alle persone dell'equipaggio e ai passeggeri; 8) le riduzioni che per forza, maggiore si fossero fatte sulle razioni dei viveri; 9) i prestiti contratti; 10) il pegno o la vendita delle cose caricate; 11) tutto ciò che concerne l'ufficio del comandante, che riguarda l'interesse dei proprietari, degli armatori e dei caricatori, e che può dar luogo a rendimento di conto o a domanda giudiziale, salvo le annotazioni particolari da farsi negli altri libri di bordo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-370

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