Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo VI
Art. 375
Registro delle partenze
In vigore dal 6 mag 1952
Presso ogni ufficio di porto è tenuto un registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale sono annotati i dati relativi alla partenza di ciascuna nave.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-375