Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo VI
Art. 376
Rilascio delle spedizioni
In vigore dal 6 mag 1952
L'autorità marittima, mercantile o quella consolare, nell'apporre il visto di cui all' del codice, indica la destinazione della nave, il numero delle persone dell'equipaggio, il numero dei passeggeri e la natura del carico.
Il rilascio delle spedizioni può essere negato dall'autorità marittima mercantile quando il proprietario l'armatore non abbia nominato un rappresentante nel luogo d'iscrizione della nave, a, norma degli del codice, e la coincidenza del luogo in cui è il domicilio del proprietario o dell'armatore con il luogo in cui è l'ufficio d'iscrizione della nave non sia ottenuta mediante il trasferimento dell'iscrizione a norma, degli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-376