Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo VI
Art. 380
Vidimazione delle carte di bordo per le navi da pesca, da diporto ed adibite ai servizi locali.
In vigore dal 7 gen 1999
1. Per le navi adibite alla pesca marittima la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo all'autorità marittima per la vidimazione deve essere effettuata ogni tre anni in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza; per le navi adibite alla pesca fuori degli stretti si osservano le disposizioni dell' del codice e dei primi tre commi dell' del codice.
2. Per le navi adibite ai servizi locali, determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo deve essere compiuta almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che le navi stesse compiano viaggi fuori dai limiti stabiliti nel decreto stesso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-380