Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 383

Rilascio di carte provvisorie di bordo

In vigore dal 6 mag 1952
Nel caso di perdita o di distruzione delle carte di bordo, l'autorità marittima mercantile o quella consolare redige processo verbale della denuncia del comandante della nave, procede alle indagini sulle cause e sulle circostanze della perdita o della distruzione e trasmette gli atti relativi all'ufficio che ha rilasciato le carte stesse. Le carte provvisorie di bordo rilasciate in sostituzione delle carte perdute o distrutte sono redatte in base agli altri documenti o certificati esistenti a bordo e, se necessario, in base a dichiarazione giurata del comandante della nave e delle altre persone dell'equipaggio, che siano in condizione di dare informazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-383

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