Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo VII
Art. 386
Iscrizione degli atti di stato civile
In vigore dal 6 mag 1952
L'iscrizione sul ruolo d'equipaggio degli atti di stato civile compilati a bordo delle navi deve essere effettuata nelle forme stabilite dal ministro per la marina mercantile d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia.
Oltre le indicazioni richieste dal secondo comma dell' del codice, sul giornale generale e di contabilità devono essere indicate le generalità delle persone cui l'atto si riferisce e dei testimoni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-386