Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo VII

Art. 390

Trascrizione dei verbali di interrogatorio

In vigore dal 6 mag 1952
All'autorità marittima mercantile o a quella consolare, che a norma dell' del codice è tenuta a provvedere alla redazione dei processi verbali di scomparizione in mare, devono essere trasmessi i verbali di interrogatorio dei naufraghi approdati in altra località.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-390

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