Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo VIII
Art. 393
Documenti da consegnare all'autorità marittima o consolare
In vigore dal 6 mag 1952
Nel primo porto di approdo il comandante deve consegnare all'autorità marittima mercantile o a quella consolare:
a) i processi verbali di cui agli articoli precedenti;
b) gli oggetti e i valori appartenenti alla persona decaduta;
c) il conto delle retribuzioni e le eventuali rimanenze;
d) il libretto di navigazione e gli altri documenti;
e) un estratto del giornale generale e di contabilità.
L'autorità marittima mercantile o quella consolare, all'atto della consegna, procede alla verifica degli oggetti, dei documenti e dei valori e ne rilascia ricevuta al comandante della nave.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-393