Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo VIII

Art. 393

Documenti da consegnare all'autorità marittima o consolare

In vigore dal 6 mag 1952
Nel primo porto di approdo il comandante deve consegnare all'autorità marittima mercantile o a quella consolare: a) i processi verbali di cui agli articoli precedenti; b) gli oggetti e i valori appartenenti alla persona decaduta; c) il conto delle retribuzioni e le eventuali rimanenze; d) il libretto di navigazione e gli altri documenti; e) un estratto del giornale generale e di contabilità. L'autorità marittima mercantile o quella consolare, all'atto della consegna, procede alla verifica degli oggetti, dei documenti e dei valori e ne rilascia ricevuta al comandante della nave.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-393

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