Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo VIII

Art. 396

Oggetti appartenenti a cittadini italiani

In vigore dal 6 mag 1952
In caso di morte in navigazione di un cittadino italiano, se il luogo di primo approdo della nave sia all'estero, l'autorità consolare, qualora non abbia la possibilità di provvedere alla custodia degli oggetti, dopo avere proceduto alla verifica e agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, ritira una copia dell'inventario e nel caso che la nave sia diretta a un porto nazionale dà incarico al comandante della nave di consegnare gli oggetti, i documenti e i valori all'autorità marittima mercantile del porto nazionale di primo approdo; se la nave non è diretta a un porto nazionale provvede a inoltrare gli oggetti, i documenti e i valori all'ufficio di porto di iscrizione del defunto se trattasi di marittimo, e all'ufficio di porto nella cui circoscrizione è compreso il luogo di ultimo domicilio del defunto se trattasi di passeggero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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In sintesi

Quando un cittadino italiano muore a bordo e la nave approda per la prima volta all'estero, l'autorità consolare può trovarsi nell'impossibilità di custodire i suoi beni. In questo caso, dopo le verifiche e il ritiro di una copia dell'inventario, se la nave è diretta verso un porto italiano incarica il comandante di consegnare oggetti, documenti e valori all'autorità marittima mercantile del primo porto nazionale d'approdo. Se invece la nave non fa rotta verso l'Italia, è la stessa autorità consolare a spedire i beni in patria. La destinazione finale in Italia dipende dalla qualifica del defunto: l'ufficio di porto di iscrizione se era un marittimo, oppure l'ufficio di porto competente per l'ultimo domicilio se era un passeggero.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la gestione e la corretta destinazione dei beni personali appartenuti a un cittadino italiano deceduto durante la navigazione, nel caso in cui la nave approdi all'estero e il consolato non possa custodirli.

A chi si applica

Si applica all'autorità consolare all'estero, ai comandanti di navi su cui si verifica il decesso di un cittadino italiano e alle autorità marittime mercantili nazionali.

Esempio pratico

Un passeggero italiano muore a bordo di una nave che effettua il primo scalo all'estero e che poi proseguirà il suo viaggio verso altri Paesi stranieri. Non potendo trattenere gli effetti personali e i documenti dell'uomo, l'autorità consolare ritira l'inventario e li spedisce all'ufficio di porto italiano competente per la zona in cui il defunto aveva l'ultimo domicilio.

Adempimenti e conseguenze

L'autorità consolare deve procedere alla verifica e agli accertamenti, ritirare una copia dell'inventario e, a seconda della rotta della nave, incaricare il comandante della consegna o provvedere direttamente all'inoltro dei beni agli uffici marittimi competenti in Italia.

Domande frequenti

Cosa deve fare il comandante se la nave dopo l'approdo all'estero è diretta in Italia?Su incarico dell'autorità consolare, il comandante deve consegnare gli oggetti, i documenti e i valori all'autorità marittima mercantile del primo porto nazionale in cui approda.
A quale ufficio vengono inviati i beni se il defunto è un marittimo e la nave non rientra in Italia?L'autorità consolare provvede a inoltrare gli oggetti, i documenti e i valori all'ufficio di porto di iscrizione del marittimo defunto.
A quale ufficio sono destinati i beni se la persona deceduta era un passeggero?Se la nave non è diretta a un porto nazionale, i beni vengono inoltrati all'ufficio di porto nella cui circoscrizione rientra l'ultimo domicilio del passeggero.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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