Art. 396
Oggetti appartenenti a cittadini italiani
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-396
Oggetti appartenenti a cittadini italiani
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Quando un cittadino italiano muore a bordo e la nave approda per la prima volta all'estero, l'autorità consolare può trovarsi nell'impossibilità di custodire i suoi beni. In questo caso, dopo le verifiche e il ritiro di una copia dell'inventario, se la nave è diretta verso un porto italiano incarica il comandante di consegnare oggetti, documenti e valori all'autorità marittima mercantile del primo porto nazionale d'approdo. Se invece la nave non fa rotta verso l'Italia, è la stessa autorità consolare a spedire i beni in patria. La destinazione finale in Italia dipende dalla qualifica del defunto: l'ufficio di porto di iscrizione se era un marittimo, oppure l'ufficio di porto competente per l'ultimo domicilio se era un passeggero.
La norma disciplina la gestione e la corretta destinazione dei beni personali appartenuti a un cittadino italiano deceduto durante la navigazione, nel caso in cui la nave approdi all'estero e il consolato non possa custodirli.
Si applica all'autorità consolare all'estero, ai comandanti di navi su cui si verifica il decesso di un cittadino italiano e alle autorità marittime mercantili nazionali.
Un passeggero italiano muore a bordo di una nave che effettua il primo scalo all'estero e che poi proseguirà il suo viaggio verso altri Paesi stranieri. Non potendo trattenere gli effetti personali e i documenti dell'uomo, l'autorità consolare ritira l'inventario e li spedisce all'ufficio di porto italiano competente per la zona in cui il defunto aveva l'ultimo domicilio.
L'autorità consolare deve procedere alla verifica e agli accertamenti, ritirare una copia dell'inventario e, a seconda della rotta della nave, incaricare il comandante della consegna o provvedere direttamente all'inoltro dei beni agli uffici marittimi competenti in Italia.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.