Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo VIII
Art. 395
Indagini dell'autorità marittima o consolare
In vigore dal 6 mag 1952
Qualora sorgano dubbi di occultazione di oggetti appartenenti alla persona deceduta, l'autorità marittima mercantile o quella consolare compila processo verbale delle indagini compiute e delle prove raccolte e, in ogni caso, provvede a ricercare e a custodire gli oggetti non compresi nell'inventario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-395