Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo VIII
Art. 397
Oggetti appartenenti a stranieri
In vigore dal 6 mag 1952
Qualora la persona deceduta a bordo sia uno straniero, l'autorità marittima mercantile o quella consolare, salvo che non sia diversamente disposto da convenzioni internazionali, dopo aver ritirato gli oggetti, i documenti e i valori, ne informa il ministero della marina mercantile e quello degli affari esteri nonché l'autorità consolare dello Stato cui il defunto apparteneva. Se non ha la possibilità di provvedere alla custodia degli oggetti, dopo aver proceduto alla verifica e agli accertamenti di cui agli articoli
precedenti, ritira una copia dell'inventario e inoltra gli oggetti, i documenti e i valori all'ufficio del porto di iscrizione della nave.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-397