Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo VIII
Art. 392
Distruzione degli oggetti
In vigore dal 6 mag 1952
Quando la morte è avvenuta per malattia trasmissibile o contagiosa, il comandante provvede alla immediata (distruzione degli effetti d'uso del defunto, che siano ritenuti pericolosi, e compila apposito processo verbale da, annotarsi sul giornale generale e di contabilità.
Nel processo verbale devono essere elencati gli oggetti distrutti con l'indicazione del motivo della distruzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-392