Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo VIII

Art. 392

Distruzione degli oggetti

In vigore dal 6 mag 1952
Quando la morte è avvenuta per malattia trasmissibile o contagiosa, il comandante provvede alla immediata (distruzione degli effetti d'uso del defunto, che siano ritenuti pericolosi, e compila apposito processo verbale da, annotarsi sul giornale generale e di contabilità. Nel processo verbale devono essere elencati gli oggetti distrutti con l'indicazione del motivo della distruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-392

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