Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo VII

Art. 387

Processi verbali di scomparizione

In vigore dal 6 mag 1952
Nei processi verbali di scomparizione da bordo per caduta in mare il comandante della nave deve indicare se a suo avviso ricorrono gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti dall' dell'ordinamento dello stato civile. La trasmissione dei processi verbali di scomparizione, a norma dell' del codice, deve essere fatta al procuratore della Repubblica nella cui circoscrizione si trovano le autorità competenti ad eseguire le annotazioni nel registro delle nascite ai norma dell', secondo comma, del codice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-387

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