Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo VII
Art. 388
Accertamento delle persone scomparse
In vigore dal 6 mag 1952
In caso di naufragio, in cui siano andate perdute le carte di bordo, l'autorità marittima mercantile o quella, consolare per individuare le persone scomparse, si valle delle convenzioni d'arruolamento, del registro copia ruoli, delle annotazioni dei movimenti d'imbarco e sbarco dei componenti l'equipaggio e di ogni mezzo di indagine, Le autorità stesse, ove necessario, devono rivolgersi all'armatore e alle autorità marittime e consolari dei porti dove approdò la nave per conoscere le eventuali variazioni avvenute nell'equipaggio e nei passeggeri.
Le autorità predette compilano processo verbale nel quale indicano le generalità e la qualifica delle persone scomparse, nonché le indagini effettuate e i relativi risultati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-388