Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo VII

Art. 389

Registri per gli atti di stato civile

In vigore dal 6 mag 1952
Gli atti di stato civile e i processi verbali di scomparizione in mare compilati dalle autorità marittime mercantili e da quelle consolari in base all' del codice, devono essere redatti su apposito registro nella forma stabilita dal ministro per la marina mercantile, d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-389

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