Art. 385
Imbarco di merci vietate e pericolose
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-385
Imbarco di merci vietate e pericolose
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Quando si verificano i casi di imbarco di merci vietate o pericolose indicati dalla legge, il comandante della nave deve redigere un apposito verbale con le misure adottate. Questo documento deve essere consegnato all'autorità marittima mercantile o consolare non appena la nave giunge nel primo porto di approdo. Successivamente, il comandante del porto deve informare l'autorità doganale circa le merci che sono state sbarcate. Tale comunicazione deve contenere anche l'indicazione precisa del luogo in cui le merci sono custodite.
La norma serve a tracciare formalmente i provvedimenti presi a bordo in caso di merci vietate o pericolose e ad assicurare il coordinamento tra le autorità marittime e doganali al momento dell'approdo.
Si applica al comandante della nave, all'autorità marittima mercantile o consolare del primo porto di approdo, al comandante del porto e all'autorità doganale.
A bordo di una nave vengono riscontrate merci pericolose e il comandante prende provvedimenti urgenti redigendo un verbale. All'arrivo nel primo porto, consegna il documento all'autorità marittima mercantile e, dopo lo sbarco delle merci, il comandante del porto comunica alla dogana il luogo esatto in cui sono depositate.
Obbligo per il comandante della nave di redigere il processo verbale e di consegnarlo all'autorità marittima o consolare del primo approdo; obbligo per il comandante del porto di avvisare l'autorità doganale specificando il luogo di custodia delle merci sbarcate.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.