Art. 385 · Imbarco di merci vietate e pericolose
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 385

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Imbarco di merci vietate e pericolose

In vigore dal 6 mag 1952
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma dell' del codice, il comandante deve compilare processo verbale dei provvedimenti adottati, dai consegnarsi alla autorità marittima mercantile o a quella consolare del porto di primo approdo. Il comandante del porto dà avviso all'autorità doganale delle merci sbarcate con l'indicazione della località dove esse sono custodite.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-385