Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo II
Art. 385
42 / 563Imbarco di merci vietate e pericolose
In vigore dal 6 mag 1952
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma dell' del codice, il comandante deve compilare processo verbale dei provvedimenti adottati, dai consegnarsi alla autorità marittima mercantile o a quella consolare del porto di primo approdo.
Il comandante del porto dà avviso all'autorità doganale delle merci sbarcate con l'indicazione della località dove esse sono custodite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-385