Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo VI
Art. 382
Formalità dell'arrivo in porto estero
In vigore dal 6 mag 1952
Quando le formalità indicate negli del codice non possono essere eseguite nei porti esteri, perché non esiste autorità consolare e all'autorità locale non sia riconosciuta tale competenza dalle leggi locali e da trattati internazionali, le formalità stesse sono eseguite nel primo porto di approdo nello Stato o nel porto di approdo all'estero, dove risieda una autorità consolare italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-382